Seggiolini e sicurezza dei bambini in auto

Come previsto dall’articolo 172 del Codice della Strada, i dispositivi per il trasporto dei bambini sono un obbligo di legge fino a un’altezza di 150 centimetri, a prescindere dall’età. Tutti i prodotti sul mercato devono essere omologati ed essere dotati dell’apposita etichetta.

Il rischio di morte nei bambini che viaggiano senza seggiolino, in braccio ai genitori anche se con cintura di sicurezza allacciata insieme (metodo inutile e pericolosissimo) o addirittura perché seduti sul sedile anteriore, aumenta di ben sette volte rispetto a un trasporto sicuro, effettuato secondo le norme previste.

Nonostante i dati siano allarmanti, l’Italia resta un paese indisciplinato in cui l’utilizzo del seggiolino auto non è una prescrizione di sicurezza che viene seguita con scrupolosità.

Sul sito della Polizia di Stato, si legge quanto segue:

L’uso dei “seggiolini” – sistemi di ritenuta per bambini – in auto è regolato dall’art. 172 CdS, la medesima norma che prevede l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti i sedili di un veicolo.

L’art. 172 del codice della strada prevede che tutti i bambini di statura inferiore a 1,50 m debbano essere assicurati al sedile con sistemi di ritenuta per bambini che siano:

adeguati al loro peso;

di tipo omologato.

In particolare, l’omologazione è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.5.2014 che, nel recepire la direttiva 2014/37/UE, prescrive che i sistemi di ritenuta per bambini, utilizzati a bordo dei veicoli destinati al trasporto di persone e di cose, devono essere omologati conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). I regolamenti UNECE attualmente in vigore sono il Regolamento 44 nelle sue versioni R44/03 e R44/04, ed il Regolamento 129 nelle sue versioni R129/1 e R129/2.

Il regolamento UNECE 44 e successive revisioni fa riferimento al peso del bambino e, pertanto, chi acquista seggiolini omologati ai sensi di questo regolamento, dovrà basare la scelta in base al peso del bambino, secondo la seguente classificazione in gruppi:

Gruppo 0 (fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa);

Gruppo 0+ (fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa). Normalmente vanno posizionati sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia. Se posizionati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag;

Gruppo 1 (9-18 kg, dai 9 mesi ai 4 anni circa);

Gruppo 2 (15-25 kg, da 3 a 6 anni circa);

Gruppo 3 (22-36 kg, da 5 a 12 anni circa).

 I sistemi di ritenuta non integrali, privi di schienale, (c.d. rialzi), omologati ai sensi del R44/04 possono essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm. Tuttavia, i modelli di rialzi senza schienale per bambini sotto i 125 cm (già disponibili sul mercato) restano ancora in vendita sino ad esaurimento.

Il regolamento UNECE 129 fa riferimento all’altezza del bambino, pertanto, chi intende acquistare un seggiolino omologato secondo le caratteristiche previste da questo regolamento, sceglierà in base alla statura, in rapporto al suo peso.

I seggiolini omologati i-Size, fanno riferimento al R129/1 e prevedono l’installazione di tipo ISOFIX, un sistema di fissaggio internazionale e standardizzato al sedile dell’auto senza l’utilizzo della cintura di sicurezza, che però presuppone una specifica predisposizione dell’automobile.

Il Regolamento UNECE 129 non sostituisce il Regolamento UNECE 44, ma si aggiunge ad esso consentendo di scegliere quale tipologia di seggiolino acquistare in base alle caratteristiche di omologazione ed alle proprie esigenze.

Le informazioni relative all’omologazione del seggiolino sono riportate in un’apposita etichetta attaccata al seggiolino stesso.

I bambini per i quali è prescritto l’uso obbligatorio del seggiolino possono essere trasportati anche sul sedile anteriore, rispettando le prescrizioni dei singoli regolamenti per ciò che concerne il posizionamento in senso contrario o uguale a quello di marcia, ad eccezione di quelli rientranti nel gruppo 0 che possono essere installati solo sul sedile posteriore.

Se rivolti all’indietro, l’airbag frontale deve essere disattivato.

La legge 1° ottobre 2018, n. 117 ha modificato l’art. 172 CdS, introducendo l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sugli autoveicoli e sugli autocarri di qualsiasi massa. Le caratteristiche di tali dispositivi, che sono finalizzati a ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli, devono essere determinate con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono doveva entrare in vigore il 1° luglio 2019. Tuttavia, il decreto ministeriale che ne deve determinare le caratteristiche ancora non è stato emanato, e quindi, nell’impossibilità di conformarsi alle nuove regole, tale obbligo non può essere considerato ancora vigente.   

https://www.poliziadistato.it/articolo/bambini-in-auto–ecco-come-portarli-in-modo-sicuro